Regolamento EAC: TR EAEU 043/2017

Requisiti di sicurezza antincendio e dispositivi Antincendio

Il regolamento tecnico TR EAEU 043/2017 (approvato con la Decisione del Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica n. 40 del 23 giugno 2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020) stabilisce i requisiti di sicurezza obbligatori per i mezzi di protezione antincendio e di estinzione immessi sul mercato dell’Unione Economica Eurasiatica.

Ambito di applicazione

La direttiva disciplina tutti i dispositivi e i prodotti progettati per prevenire, ridurre il rischio d’insorgenza, limitare lo sviluppo degli incendi e la propagazione dei loro fattori di pericolo, estinguere fiamme, salvare persone e proteggere i beni.
L’elenco dettagliato dei prodotti soggetti comprende diciannove macro-categorie:
  1. Sostanze estinguenti: polveri estinguenti per uso generale, schiumogeni per lo spegnimento di incendi (anche per liquidi idrosolubili) e agenti estinguenti gassosi.
  2. Prodotti ritardanti di fiamma (ignifughi): trattamenti e mezzi di protezione termica per legno, strutture in acciaio, cemento armato e cavi elettrici.
  3. Canalizzazioni elettriche: materiali e canaline non metalliche per il cablaggio elettrico.
  4. Estintori: estintori portatili e carrellati.
  5. Dispositivi di estinzione autonomi: sistemi di spegnimento indipendenti.
  6. Armadi e idranti: armadi antincendio, idranti, valvole di intercettazione e rubinetti.
  7. Mezzi mobili di estinzione: autopompe principali e di comando, autoscale, veicoli di soccorso, motopompe e complessi robotici mobili.
  8. Sistemi di automazione e allarme antincendio: rilevatori di fumo e calore, centraline di controllo, sirene, sorgenti di alimentazione di emergenza e sistemi di allerta per l’evacuazione.
  9. Componenti per sistemi di spegnimento automatici: valvole di controllo (sprinkler e drencher), moduli di spegnimento (ad acqua nebulizzata, gas, polvere, aerosol) e generatori di aerosol.
  10. Robotica antincendio: impianti di spegnimento robotizzati.
  11. DPI per le vie respiratorie e la vista: autorespiratori (ad aria o ossigeno compresso), filtri protettivi, maschere facciali e bombole.
  12. Abbigliamento protettivo speciale per vigili del fuoco: tute protettive ignifughe (generiche, per alti livelli di calore o isolanti), biancheria termica e sottocaschi.
  13. DPI per estremità e testa: guanti, calzature speciali e caschi/elmetti di protezione.
  14. Mezzi di salvataggio da altezze: scale manuali o aeree, corde, cinture di sicurezza, moschettoni, scivoli e teloni di salvataggio.
  15. Strumenti speciali: attrezzi per lo svolgimento di operazioni speciali durante i soccorsi.
  16. Equipaggiamento aggiuntivo: torce, termocamere, radiofari e segnalatori acustici personali.
  17. Attrezzature idrauliche generiche: raccordi di collegamento, idranti stradali, lance antincendio, generatori di schiuma e manicotti idrici.
  18. Sistemi di compartimentazione (barriere tagliafuoco): porte e finestre tagliafuoco, portoni, serrande tagliafuoco, barriere fumo-tenuta, e sigillature/giunti per il passaggio di cavi e tubazioni.
  19. Sistemi di ventilazione fumi: serrande tagliafuoco normalmente aperte o chiuse, barriere fumo-tenuta, ventilatori di estrazione fumi e condotti dell’aria.

Esclusioni

  • Merci usate: come stabilito dalle regole generali dell’Unione, il regolamento non si applica ai prodotti di seconda mano o già utilizzati.
  • Beni fuori elenco: qualsiasi macchinario, materiale o dispositivo che non sia esplicitamente progettato per scopi antincendio o che non rientri nelle categorie descritte nell’allegato ufficiale della norma.
Nota bene: Se un dispositivo di sicurezza antincendio incorpora componenti elettrici a bassa tensione o elettronici, deve soddisfare contemporaneamente anche i requisiti degli altri regolamenti pertinenti
dell’Unione (come il TR CU 004/2011 e il TR CU 020/2011)

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