Molte aziende confondono le procedure doganali eurasiatiche. Noi confrontiamo oggi certificazione e dichiarazione EAC. Il legislatore prevede queste due strade principali per l’esportazione. L’azienda deve conoscere le differenze esatte.
Valore Giuridico e Sostituzione
Sebbene le procedure di approvazione siano molto diverse, la Dichiarazione di conformità e il Certificato di conformità hanno esattamente la stessa forza giuridica e validità nel mercato dell’Unione Eurasiatica. Un aspetto normativo cruciale è che, su decisione del richiedente, la procedura di dichiarazione può sempre essere sostituita da una procedura di certificazione più rigorosa (utile qualora l’azienda non abbia prove proprie sufficienti), ma non è mai consentito il percorso inverso.
Soggetto Decisore e Responsabilità
Nel caso della Certificazione EAC, l’intero processo decisionale è gestito da un Organo di Certificazione accreditato (incluso nel Registro Unico eurasiatico) che analizza i documenti, valuta i test e prende la decisione ufficiale e motivata di rilasciare o negare il documento. Al contrario, la Dichiarazione EAC si basa sul principio dell’assunzione diretta di responsabilità: il richiedente (fabbricante o importatore) raccoglie i materiali probatori, forma il fascicolo tecnico e registra autonomamente la dichiarazione, assumendosi in prima persona la piena responsabilità legale della conformità.
Esecuzione dei Test di Laboratorio
Nella Certificazione EAC, le prove sui campioni fisici per validare la sicurezza del prodotto devono essere eseguite esclusivamente da laboratori di prova accreditati e indipendenti. È l’ente certificatore che si occupa formalmente del prelievo e dell’identificazione dei campioni. Nella Dichiarazione EAC, c’è molta più flessibilità per l’azienda: per gli schemi normativi di base (come 1d e 2d), la legge consente al fabbricante di eseguire i test utilizzando la propria area di collaudo o il proprio laboratorio di prova aziendale interno. Solo qualora il regolamento imponga schemi di dichiarazione più complessi (come 3d, 4d o 6d) diventa obbligatorio coinvolgere un laboratorio terzo accreditato.
Controllo del Processo Produttivo (Audit in Fabbrica)
Se la merce è prodotta in serie, la Certificazione EAC impone che l’Organo di Certificazione esegua un’analisi formale dello stato della produzione tramite un audit presso lo stabilimento del fabbricante. Inoltre, l’ente conduce un controllo ispettivo periodico (solitamente annuale) per anni al fine di confermare la validità del certificato. Nella Dichiarazione EAC, invece, il controllo del processo produttivo per i beni in serie è effettuato e garantito internamente dallo stesso fabbricante, il quale deve adottare in autonomia le misure produttive necessarie a garantire stabilmente gli standard, senza subire ispezioni esterne da parte degli enti.
Gli Schemi di Applicazione e Nomenclatura
I Regolamenti Tecnici identificano i due processi con nomenclature distinte, fondamentali per definire i passaggi procedurali esatti e per evitare blocchi doganali: La Certificazione si basa su schemi contrassegnati rigorosamente dalla lettera “c” (come 1c per la produzione in serie, 3c per il singolo lotto, 4c per pezzo singolo). La Dichiarazione si struttura invece in schemi contrassegnati dalla lettera “d” (1d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d).
In sintesi, la Dichiarazione EAC consente all’azienda di gestire gran parte delle prove e dei controlli di produzione internamente assumendosene i rischi civili e penali, mentre la Certificazione EAC trasferisce la valutazione tecnica, i test di laboratorio obbligatori e le ispezioni aziendali in loco a un ente indipendente accreditato.
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