Regolamento EAC: TR CU 021/2011

Sicurezza Prodotti Alimentari

Il regolamento tecnico TR CU 021/2011 stabilisce i requisiti di sicurezza obbligatori per i prodotti alimentari immessi sul mercato dell’Unione Economica Eurasiatica.
La norma tutela la vita e la salute umana, tutela l’ambiente e previene le azioni ingannevoli nei confronti dei consumatori. Essa impone il rispetto di rigorosi indicatori di sicurezza (microbiologici, igienico-sanitari e tossicologici) sia per i prodotti finiti che per le materie prime, prescrivendo l’obbligo di garantire la tracciabilità (прослеживаемость) del prodotto lungo tutta la catena alimentare, dalle materie prime fino alla vendita. 

Ambito di applicazione

La direttiva disciplina tutti i prodotti alimentari e i relativi processi di produzione, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento. Rientrano in questo regolamento:
  • Prodotti alimentari generici: qualsiasi cibo o bevanda destinata al consumo umano (lavorata, parzialmente lavorata o non lavorata).
  • Materie prime alimentari non lavorate di origine animale: carne, pollame, uova, latte e materie prime destinate alla trasformazione, che devono provenire esclusivamente da allevamenti sani e sicuri sotto l’aspetto veterinario.
  • Prodotti alimentari specializzati: questa categoria critica richiede la Registrazione Statale (SGR) obbligatoria e comprende:
    1. Alimenti per neonati e bambini (fino a tre anni e oltre).
    2. Alimenti dietetici, terapeutici e preventivi .
    3. Acque minerali naturali, acque curative e da tavola .
    4. Alimenti per sportivi, donne in gravidanza o in allattamento.
  • Alimenti contenenti OGM: prodotti alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici realizzati mediante l’uso di organismi geneticamente modificati o altre biotecnologie.
  • Additivi alimentari e aromi: additivi complessi che contengono materie prime alimentari (che devono conformarsi anche alle norme del regolamento speciale TR CU 029/2012).
  • Specifici settori dolciari: come stabilito dalle recenti modifiche, sono normati in dettaglio anche il cioccolato, i prodotti a base di cacao, le glasse e le masse di cioccolato (vietando, ad esempio, l’uso di grassi animali diversi dal burro di cacao e dal grasso del latte).

Esclusioni

Il TR CU 021/2011 non si applica a:
  • Prodotti alimentari coltivati, allevati, prodotti o preparati da privati cittadini in ambito domestico, in orti o giardini privati, destinati esclusivamente al consumo personale e non alla vendita o alla commercializzazione nel mercato dell’Unione.
  • Processi di produzione, stoccaggio e trasporto di alimenti destinati unicamente all’uso familiare o privato.

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