Ultimo appuntamento della nostra guida dedicata al Regolamento Tecnico TR CU 021/2011 “Sulla sicurezza dei prodotti alimentari”. Dopo aver analizzato le regole di produzione e logistica nei capitoli precedenti, oggi concludiamo il percorso esaminando le procedure legali, i certificati necessari, la registrazione degli stabilimenti e i rigorosi controlli statali a cui l’azienda dovrà sottostare per ottenere la conformità alimentare EAC 021 e poter esportare.
Le Forme di Valutazione della Conformità
Secondo l’Articolo 21 della normativa, prima che un prodotto alimentare venga immesso in libera circolazione deve obbligatoriamente superare una formale procedura di valutazione. Questa procedura non avviene in un’unica modalità, ma si differenzia strategicamente in base alla tipologia della merce trattata.
La Dichiarazione di Conformità (EAC)
È la forma di valutazione standard, applicata alla stragrande maggioranza degli alimenti. La Dichiarazione attesta che il prodotto è sicuro e rispetta i limiti tecnici e microbiologici previsti. La procedura è sempre supportata da accurati test di laboratorio eseguiti su campioni prelevati, i cui risultati portano alla redazione dei protocolli di prova.
Registrazione Statale (SGR) e Perizie Veterinarie
Per alcune merci ad alto rischio, la semplice dichiarazione non basta. I prodotti alimentari “di nuovo tipo” e gli “alimenti specializzati” (come il baby food, i prodotti dietetici o curativi) sono sottoposti alla più severa Registrazione Statale (SGR), che deve essere ottenuta ancor prima dell’inizio della produzione per le merci locali, o prima dell’importazione per le merci estere. Parallelamente, la merce di origine animale non trasformata (come la carne cruda o il latte) deve obbligatoriamente superare una perizia veterinario-sanitaria per garantirne l’assoluta idoneità.
La Registrazione degli Impianti di Produzione
Oltre a certificare la merce, in molti casi la burocrazia doganale richiede di certificare e registrare anche il luogo fisico in cui essa viene prodotta, secondo i dettami dell’Articolo 31.
Obblighi per i produttori di alimenti di origine animale
I produttori che macellano animali, lavorano carne, estraggono latte, o processano uova e prodotti dell’acquacoltura, non possono esportare liberamente senza preventive verifiche. I loro impianti di produzione devono superare ispezioni specifiche per essere inseriti in un apposito registro statale dei siti produttivi dell’Unione Doganale. Le autorità mantengono il sito sotto osservazione e le informazioni vengono conservate nei database del registro; qualsiasi anomalia igienica può portare alla sospensione o al blocco immediato delle attività.
Controlli Statali e Nuovi Standard 2025
Per verificare nel tempo la Conformità alimentare EAC 021, le autorità effettuano continui e rigidi controlli di sorveglianza statale, basandosi su metodi di analisi (standard GOST) in perenne evoluzione per tutelare la salute dei consumatori.
Metodi di ultima generazione: tolleranza zero per gli antibiotici
A dimostrazione di quanto la normativa sia dinamica, la recente Decisione n. 5 del 14 gennaio 2025 emanata dal Collegio della Commissione Economica Eurasiatica ha imposto lo sviluppo di nuovi e avanzati metodi analitici, modificando la programmazione per il periodo 2025-2028. Tra le novità più rilevanti, è stato introdotto lo sviluppo di tecniche di altissima precisione (come la cromatografia liquida associata alla spettrometria di massa) per rilevare quantità residue microscopiche di farmaci veterinari, pesticidi e antibiotici (come cefalosporine, macrolidi, tetracicline e penicilline) nei cibi. Inoltre, il programma include l’implementazione di nuovi metodi microbiologici per il conteggio delle colonie di batteri come il Clostridium spp..
Ottenere la certificazione iniziale non è quindi un traguardo definitivo, ma richiede alle aziende un costante aggiornamento tecnico. Affidarsi a laboratori accreditati ed esperti aggiornati sulle ultime direttive è vitale per garantire un export continuo e senza intoppi burocratici.