Dal 16 giugno 2021 al 15 agosto 2021 si svolge la discussione pubblica in commissione per la revisione del regolamento tecnico EAC 026/2012, relativo alla sicurezza delle piccole imbarcazioni. Questo regolamento, entrato in vigore nel 2014, disciplina la conformità e la certificazione EAC per imbarcazioni di piccole dimensioni. Le modifiche proposte mirano a chiarire la terminologia utilizzata e a ridefinire il campo di applicazione della normativa EAC.
Nuove Definizioni Introdotte nel Regolamento
Le principali modifiche riguardano l’introduzione di nuove definizioni per alcuni tipi di imbarcazioni e mezzi acquatici. Tra queste troviamo:
- Airboat («аэробот»);
- Moto d’acqua («гидроцикл»);
- Mezzi per attività ricreative sull’acqua («средство активного отдыха на водных объектах»);
- Hovercraft («судно на воздушной подушке»).
Un chiarimento fondamentale riguarda il concetto di piccola imbarcazione, definita come qualsiasi unità con una lunghezza massima di 24 metri, in conformità con la classificazione internazionale.
Campo di Applicazione e Nuova Struttura dell’Allegato N.1
Il nuovo regolamento prevede una riformulazione dell’Allegato N.1, che non elencherà più le imbarcazioni e le attrezzature di salvataggio soggette alla normativa TR CU 026/2012, ma indicherà quelle escluse dal regolamento. Tra queste troviamo:
- Anfibi;
- Scialuppe di servizio e di salvataggio per navi fluviali e marittime;
- Airboat;
- Imbarcazioni sportive destinate esclusivamente ad allenamento e competizione;
- Imbarcazioni sperimentali.
Attrezzature e Mezzi di Salvataggio Obbligatori
L’articolo 1 del regolamento è stato integrato con il paragrafo 5.2, che stabilisce l’elenco delle attrezzature e mezzi di salvataggio richiesti per le piccole imbarcazioni soggette alla normativa EAC. Tra gli elementi obbligatori troviamo:
- Serbatoi del carburante e tubi flessibili;
- Timoni;
- Cime assemblate;
- Oblò e boccaporti di produzione industriale;
- Zattere di salvataggio;
- Salvagenti;
- Giubbotti salvagente.
Precisazioni sui Mezzi per Attività Ricreative
Una novità importante riguarda l’aggiunta di una precisazione sui mezzi per attività ricreative sull’acqua. In particolare, si specifica che i parchi acquatici gonfiabili non rientrano nella definizione di piccole imbarcazioni e quindi non sono soggetti alla certificazione EAC TR CU 026/2012.
Certificazione EAC imbarcazioni: Conformità delle Piccole Imbarcazioni
Secondo l’articolo 7 del regolamento, la conformità delle piccole imbarcazioni viene verificata attraverso classificazione, attestazione della conformità e controllo statale. L’attestazione della conformità avviene sotto forma di certificazione, un requisito essenziale per l’immissione sul mercato di imbarcazioni destinate alla navigazione nei paesi dell’Unione Economica Eurasiatica.
Le modifiche in discussione puntano a rendere più chiara l’applicazione delle norme di sicurezza, facilitando la certificazione EAC delle piccole imbarcazioni e migliorando la regolamentazione del settore nautico nell’area EAEU.