Regolamento TR CU 012: la guida alla normativa dell’Unione Doganale per la sicurezza delle apparecchiature destinate a operare in atmosfere esplosive.

Iniziamo oggi un percorso in 10 capitoli dedicato all’analisi approfondita e tecnica del TR CU 012/2011 (“Sulla sicurezza delle apparecchiature per il lavoro in ambienti esplosivi”), l’equivalente eurasiatico della ben nota direttiva europea ATEX. In questo primo appuntamento, definiremo il perimetro legale della norma: a cosa si applica, come identificare i componenti soggetti a certificazione e quali sono le esenzioni assolute.

Campo di Applicazione e Criteri di Identificazione del TR CU 012/2011

Il regolamento è stato redatto per prevenire in modo rigoroso i rischi di innesco e si applica in maniera perentoria a due macro-categorie di prodotti: le apparecchiature elettriche (inclusi i singoli “componenti Ex” necessari per il funzionamento ma non destinati a un uso autonomo) e le apparecchiature non elettriche, purché siano state appositamente progettate e costruite per funzionare in ambienti a rischio di esplosione.

Ma come stabilire con certezza formale se un macchinario rientra in questa severa giurisdizione? L’identificazione delle apparecchiature e dei componenti Ex si basa su due elementi distintivi obbligatori:

  1. La presenza di specifici mezzi di protezione contro le esplosioni, i quali devono essere chiaramente descritti e indicati nella documentazione tecnica fornita dal produttore.
  2. L’apposizione fisica della marcatura di protezione antideflagrante (Ex) e del relativo logo speciale direttamente sulla targa dell’apparecchiatura o del componente.

Le Esenzioni: Cosa NON ricade nel Regolamento?

Considerando la natura altamente specializzata dei requisiti previsti dal Regolamento TR CU 012, l’Articolo 1 stabilisce una lista esplicita ed esaustiva di esenzioni. Il rispetto di questa normativa non è richiesto per i seguenti prodotti e settori:

  • Dispositivi per uso medico: tutte le apparecchiature destinate al settore medicale sono esentate.
  • Rischi intrinseci del materiale: i dispositivi in cui il pericolo di esplosione deriva esclusivamente dalla presenza intrinseca di sostanze esplosive o di composti chimici instabili al loro interno.
  • Settore civile e non industriale: dispositivi per uso domestico (e affini) in cui l’eventuale rischio di creare un’atmosfera esplosiva è dovuto unicamente a una fuga imprevista e accidentale di gas combustibile.
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI): l’equipaggiamento indossato dai lavoratori.
  • Settore Navale e Marittimo: sono categoricamente escluse le navi marittime, le imbarcazioni a navigazione fluviale e mista, le piattaforme offshore mobili e le piattaforme di perforazione, nonché tutte le macchine e attrezzature utilizzate a bordo di esse.
  • Mezzi di Trasporto Pubblico: i veicoli (aerei, terrestri, ferroviari o acquatici) destinati alla movimentazione generale di passeggeri e merci.
  • Settore Nucleare: le armi nucleari e gli impianti di ricerca del complesso nucleare. Attenzione però: vi è un’eccezione nell’eccezione. Se all’interno delle zone a rischio esplosione di un impianto nucleare vengono installate delle apparecchiature generiche (non specificamente nucleari), queste ultime devono comunque essere certificate secondo i requisiti di questo regolamento.

Comprendere questo perimetro è il primo passo fondamentale per progettisti ed esportatori. Nel secondo capitolo entreremo nel vivo della tecnica, analizzando le definizioni cruciali e la classificazione in Zone (0, 1, 2 per i gas e 20, 21, 22 per le polveri) che determinano i parametri costruttivi dei macchinari.

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