Conformità EAC Imballaggi: Aggiornamenti al Regolamento Tecnico CU-TR 005/2011

La Conformità EAC imballaggi è regolamentata dal Regolamento Tecnico CU-TR 005/2011, intitolato “Sulla sicurezza degli imballaggi”. In data 15 luglio 2020, è stata avviata una nuova discussione all’interno della Commissione Economica Eurasiatica per apportare importanti modifiche al regolamento, al fine di aggiornarne la struttura normativa e migliorarne l’applicazione pratica.

La procedura di revisione normativa per la Conformità EAC imballaggi prevede un’analisi tecnica e delle verifiche con una durata massima di 71 giorni, e il completamento era previsto entro il 24 settembre 2020. Lo scopo principale delle modifiche è chiarire i criteri di valutazione della conformità, armonizzandoli con i test report internazionali, e adeguarli ai cosiddetti nuovi schemi standard di certificazione, come stabilito nella Decisione n. 44 del Consiglio della Commissione del 18 aprile 2018.

Principali modifiche normative proposte alla Conformità EAC Imballaggi

La nuova versione del regolamento propone emendamenti a tre articoli chiave:

  • Articolo 3: Circolazione degli imballaggi nel mercato dell’EAEU.

  • Articolo 4: Requisiti di sicurezza e conformità degli imballaggi.

  • Articolo 7: Procedure per la valutazione della conformità EAC.

Tra le novità principali vi è la definizione unificata dei termini relativi alla dichiarazione EAC, e una maggior chiarezza sulle procedure di conferma della conformità, che includeranno:

  • Metodi di campionamento,

  • Analisi delle prove,

  • Schemi certificativi standard per imballaggi,

  • Requisiti specifici per i documenti tecnici.

Obblighi dell’Applicant e requisiti documentali

Le modifiche introdurranno obblighi specifici per il richiedente della dichiarazione (Applicant), incluso:

  • Periodo di conservazione dei documenti,

  • Elenco analitico dei documenti necessari per dichiarazione EAC per produzione in serie o a lotto,

  • Necessità di presentare contratto con il produttore, certificato ISO (schema 6d), e identificativi fiscali (INN, OGRN, ecc.).

Nel caso di certificazione EAC per lotto di produzione, la quantità di documentazione sarà ridotta.

Infine, la commissione ha dichiarato che, dalla pubblicazione ufficiale delle modifiche, seguirà un periodo di 6 mesi per il recepimento e l’adeguamento da parte degli operatori economici.

Tabella riepilogativa – Requisiti Dichiarazione EAC Imballaggi

Elemento Dettagli richiesti
Regolamento tecnico CU-TR 005/2011 “Sulla sicurezza degli imballaggi”
Discussione avviata 15 luglio 2020
Durata della procedura 71 giorni
Articoli modificati Articolo 3, Articolo 4, Articolo 7
Obblighi dell’Applicant Contratto con il produttore, certificato ISO (solo per schema 6d), INN, OGRN
Schemi certificativi coinvolti 1d, 3d, 6d
Tipo di produzione Produzione in serie e per lotto
Documentazione ridotta per lotto
Tempo di recepimento post-modifica 6 mesi dalla pubblicazione ufficiale

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