La Conformità EAC imballaggi è regolamentata dal Regolamento Tecnico CU-TR 005/2011, intitolato “Sulla sicurezza degli imballaggi”. In data 15 luglio 2020, è stata avviata una nuova discussione all’interno della Commissione Economica Eurasiatica per apportare importanti modifiche al regolamento, al fine di aggiornarne la struttura normativa e migliorarne l’applicazione pratica.
La procedura di revisione normativa per la Conformità EAC imballaggi prevede un’analisi tecnica e delle verifiche con una durata massima di 71 giorni, e il completamento era previsto entro il 24 settembre 2020. Lo scopo principale delle modifiche è chiarire i criteri di valutazione della conformità, armonizzandoli con i test report internazionali, e adeguarli ai cosiddetti nuovi schemi standard di certificazione, come stabilito nella Decisione n. 44 del Consiglio della Commissione del 18 aprile 2018.
Principali modifiche normative proposte alla Conformità EAC Imballaggi
La nuova versione del regolamento propone emendamenti a tre articoli chiave:
-
Articolo 3: Circolazione degli imballaggi nel mercato dell’EAEU.
-
Articolo 4: Requisiti di sicurezza e conformità degli imballaggi.
-
Articolo 7: Procedure per la valutazione della conformità EAC.
Tra le novità principali vi è la definizione unificata dei termini relativi alla dichiarazione EAC, e una maggior chiarezza sulle procedure di conferma della conformità, che includeranno:
-
Metodi di campionamento,
-
Analisi delle prove,
-
Schemi certificativi standard per imballaggi,
-
Requisiti specifici per i documenti tecnici.
Obblighi dell’Applicant e requisiti documentali
Le modifiche introdurranno obblighi specifici per il richiedente della dichiarazione (Applicant), incluso:
-
Periodo di conservazione dei documenti,
-
Elenco analitico dei documenti necessari per dichiarazione EAC per produzione in serie o a lotto,
-
Necessità di presentare contratto con il produttore, certificato ISO (schema 6d), e identificativi fiscali (INN, OGRN, ecc.).
Nel caso di certificazione EAC per lotto di produzione, la quantità di documentazione sarà ridotta.
Infine, la commissione ha dichiarato che, dalla pubblicazione ufficiale delle modifiche, seguirà un periodo di 6 mesi per il recepimento e l’adeguamento da parte degli operatori economici.
Tabella riepilogativa – Requisiti Dichiarazione EAC Imballaggi
| Elemento | Dettagli richiesti |
|---|---|
| Regolamento tecnico | CU-TR 005/2011 “Sulla sicurezza degli imballaggi” |
| Discussione avviata | 15 luglio 2020 |
| Durata della procedura | 71 giorni |
| Articoli modificati | Articolo 3, Articolo 4, Articolo 7 |
| Obblighi dell’Applicant | Contratto con il produttore, certificato ISO (solo per schema 6d), INN, OGRN |
| Schemi certificativi coinvolti | 1d, 3d, 6d |
| Tipo di produzione | Produzione in serie e per lotto |
| Documentazione ridotta per lotto | Sì |
| Tempo di recepimento post-modifica | 6 mesi dalla pubblicazione ufficiale |