In data 12 marzo 2019, il Consiglio della commissione economica Euroasiatica ha pubblicato la sua ottava decisione, “sulle modifiche alla sezione II dell’elenco unificato di prodotti (merci) soggetti a controllo sanitario e epidemiologico di Stato presso il confine doganale e il territorio doganale dell’Unione economica eurasiatica”.
Le modifiche, come già enunciato, riguardano la seconda sezione dell’elenco unificato delle merci soggette a controllo sanitario statale ed epidemiologico ed è in questa sezione che viene indicato l’elenco dei prodotti per i quali è necessario l’ottenimento del certificato di registrazione statale sul territorio doganale della comunità economica euroasiatica.
Particolarmente apprezzata è il chiarimento del paragrafo sesto nel quale finalmente si fa chiarezza in merito all’assoggettamento di alcuni prodotti alla Registrazione Statale.
Derattizzanti, disinfettanti e mezzi simili di controllo dei parassiti sono soggetti a registrazione statale ad eccezione dei prodotti ad uso veterinario, di protezione personale dermatologia, e disinfettanti utilizzati nella produzione industriale.
l’elenco aggiornato delle merci soggette a registrazione statale oltre ai disinfettanti citati, includerà prodotti chimici domestici, sostanze biologiche e chimiche potenzialmente pericolose, attrezzature per il trattamento delle acque, articoli per l’igiene personale per adulti e prodotti destinati al contatto con il cibo (eccetto attrezzature tecniche e stoviglie).