I mezzi antincendio EAC sono regolati dal TR EAEU 043/2017, il regolamento tecnico dell’Unione Economica Eurasiatica applicabile ai prodotti destinati alla prevenzione, limitazione e spegnimento degli incendi. Inoltre, il regolamento disciplina anche i dispositivi impiegati per la protezione dei soccorritori e del personale antincendio.
Per i produttori, la corretta classificazione del prodotto rappresenta un passaggio fondamentale. Infatti, da questa valutazione dipende la scelta della procedura applicabile: Certificato EAC oppure Dichiarazione EAC.
Il regolamento riguarda diverse categorie di prodotti, tra cui estintori, agenti estinguenti, componenti per impianti automatici di spegnimento, idranti, attrezzature antincendio e DPI per vigili del fuoco.
Classificazione dei mezzi antincendio EAC
L’Allegato al TR EAEU 043/2017 individua le categorie di prodotto soggette a valutazione della conformità. In particolare, distingue tra prodotti per i quali è richiesta la certificazione EAC e prodotti per i quali è prevista la dichiarazione EAC.
Certificazione EAC obbligatoria
La certificazione EAC si applica generalmente ai prodotti con maggiore impatto sulla sicurezza antincendio. A seconda dello schema applicabile, la procedura può prevedere prove presso laboratori accreditati dell’Unione Economica Eurasiatica. Inoltre, per la produzione di serie, può essere richiesta anche l’analisi della produzione presso il fabbricante.
Rientrano normalmente in questa procedura:
- polveri estinguenti e schiumogeni per lo spegnimento degli incendi;
- estintori portatili e carrellati;
- DPI per vigili del fuoco, come autorespiratori, maschere filtranti, indumenti speciali di protezione, calzature, elmetti e guanti;
- componenti destinati agli impianti automatici di spegnimento, come nodi di controllo, valvole di ritegno, saracinesche e otturatori a disco.
Dichiarazione EAC obbligatoria
Diversamente dalla certificazione, la Dichiarazione EAC viene registrata dal richiedente eurasiatico sotto la propria responsabilità legale. Tuttavia, anche in questo caso, la procedura deve essere supportata dalla documentazione tecnica e dalle prove previste.
La dichiarazione può riguardare, ad esempio:
- agenti estinguenti gassosi;
- testine sprinkler e drencher;
- valvole di drenaggio e valvole di allarme idraulico;
- torce portatili antincendio;
- termocamere per ambienti invasi dal fumo;
- radiofari e dispositivi sonori di localizzazione;
- idranti antincendio, raccordi a innesto e colonne idranti.
Identificazione del prodotto
Un passaggio centrale della procedura è l’identificazione del prodotto. Questo controllo serve a stabilire se il prodotto rientra nel campo di applicazione del regolamento e quale forma di conformità debba essere applicata.
In primo luogo, si può procedere con il metodo documentale, confrontando destinazione d’uso, caratteristiche tecniche e documentazione del fabbricante con le categorie previste dal regolamento.
Successivamente, può essere utilizzato il metodo visivo, che consente di verificare la corrispondenza tra prodotto, disegni tecnici, marcature, istruzioni e documentazione di accompagnamento.
Infine, quando i metodi documentale e visivo non sono sufficienti, si può ricorrere al metodo strumentale. In questo caso, possono essere richieste misurazioni, controlli dimensionali o prove di laboratorio.
Aggiornamenti normativi e standard applicabili
Il quadro normativo collegato al TR EAEU 043/2017 è soggetto ad aggiornamenti periodici. Per questo motivo, prima di avviare una procedura EAC, è importante verificare anche gli elenchi aggiornati degli standard applicabili.
In particolare, la Decisione EEC n. 88/2025 ha introdotto modifiche agli elenchi degli standard collegati al regolamento tecnico. Tali aggiornamenti possono incidere sulle prove di laboratorio, sui metodi di verifica e sulla documentazione tecnica da predisporre.
Di conseguenza, il produttore non deve limitarsi alla sola lettura del regolamento, ma deve verificare anche gli standard armonizzati applicabili al proprio prodotto.
Marcatura dei mezzi antincendio EAC e fascicolo tecnico
Una volta completata positivamente la procedura di valutazione della conformità, il prodotto può essere immesso sul mercato dell’Unione Economica Eurasiatica con la marcatura EAC.
Il marchio deve essere applicato in modo visibile sul prodotto, ove possibile. Inoltre, deve comparire sull’imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento, come manuale d’uso e passaporto tecnico.
Parallelamente, il fabbricante e il richiedente devono predisporre e conservare il fascicolo tecnico di conformità. Questo fascicolo comprende normalmente la documentazione tecnica del prodotto, i rapporti di prova, il certificato EAC o la dichiarazione EAC registrata, i manuali, i disegni, gli schemi e i documenti del richiedente eurasiatico.
Conclusione
Il TR EAEU 043/2017 è uno dei regolamenti più delicati in ambito EAC, perché riguarda prodotti direttamente connessi alla sicurezza antincendio e alla protezione della vita umana.
Per questo motivo, prima di avviare una procedura di certificazione o dichiarazione, è necessario verificare con attenzione il campo di applicazione, la classificazione del prodotto, gli standard aggiornati, le prove richieste e il fascicolo tecnico da predisporre.
Una classificazione errata può comportare ritardi, costi aggiuntivi o il rifiuto della procedura da parte dell’organismo di certificazione.
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