La vendita dei prodotti alimentari nella stragrande maggioranza dei casi non rientra tra i prodotti soggetti a sanzioni dalla comunità economica europea il che ci consente fortunatamente di mantenere viva la nostra quota di export in Russia. In questo caso tutti i prodotti che vogliamo vendere alla Federazione Russa e comunque all’interno della comunità economica euroasiatica dovranno essere certificati in base alla normativa EAC dei prodotti alimentari.
Le norme tecniche che sovraintendo alla regolamentazione dei prodotti alimentari da produrre a scopo commerciale (tutti i regolamenti escludono infatti la produzione per uso personale) sono di fatto contenute nei seguenti regolamenti tecnici:
TR CU 021-2011 – Sulla sicurezza dei prodotti alimentari
TR CU 022-2011 – Sulla etichettatura dei prodotti alimentari
TR CU 029-2011 – Sulla sicurezza degli additivi alimentari
Ai quale si aggiunge il regolamento tecnico TR CU 023-2011 – sulla sicurezza dei succhi che disciplina specificatamente il settore dei succhi e degli estratti di frutta (e verdura).
Quindi allorquando si intende affrontare un mercato come quello euroasiatico composto da paesi come la Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan, sempre molto ricettivo al made in Italy (anche se di fatto la maggior parte delle vendite si concentrano verso un solo paese cosi come mostrano i dati del nostro export in Russia), bisogna ottenere e verificare la conformità dei propri prodotti ai succitati regolamenti.
Analizzando i tre regolamenti possiamo notare le seguenti peculiarità:
Il regolamento 021 si intende applicabile ai prodotti alimentari e ASSOCIATO ai requisiti per i processi di produzione alimentare, stoccaggio, il trasporto, la commercializzazione e l’utilizzo.
Una importantissima distinzione che viene effettuata nel regolamento 021 è la distinzione tra prodotti alimentari per adulti e prodotti alimentari per bambini e donne in gravidanza e /o allattamento.
- Nella produzione di prodotti alimentari per l’infanzia per donne in gravidanza e in allattamento non è consentito utilizzare alimenti contenenti OGM. Nella produzione di prodotti alimentari per alimenti per l’infanzia non è consentito utilizzare alimenti e materie prime ottenute dall’uso di pesticidi (come disposto dall’allegato 10.
- I prodotti alimentari per le donne in gravidanza e in allattamento devono soddisfare i requisiti di cui alle appendici, 2, 3 del presente regolamento tecnico.
- I prodotti alimentari per lattanti per la loro consistenza devono soddisfare determinate caratteristiche fisiologiche in relazione alla conformazione dell’apparato digerente del bambino a questa età.
- I prodotti alimentari per l’infanzia devono soddisfare i seguenti requisiti: i biscotti per gli alimenti per l’infanzia non devono contenere zuccheri aggiunti in misura superiore al 25%, i prodotti da forno per alimenti per l’infanzia devono contenere sale non superiore allo 0,5%.
- Gli alimenti per l’infanzia non devono contenere: alcool etilico superiore allo 0,2 per cento, caffè naturale, noccioli di albicocca, aceto, edulcoranti, ad eccezione dei prodotti alimentari specializzati per la nutrizione medica e dietetica preventiva.
- Gli alimenti per lattanti non devono contenere gli acidi grassi di tran nei sostituti del latte materno oltre il 4% degli acidi grassi totali.
- Nella produzione (lavorazione) di prodotti alimentari per l’alimentazione infantile sono vietati l’acido benzoico, l’acido sorbico ei loro sali.
- Nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari per l’infanzia per lattanti non possono utilizzare i seguenti tipi di materie prime (alimenti):
- Formaggio con acidità superiore a 150 gradi Terner;
- Farina di semi di soia (tranne isolato e concentrato proteico di soia);
- Grano e suoi derivati che sono stati infestati e/o adulterati da parassiti;
- Prodotti della macellazione di animali da reddito e volatili, soggetti a ricongelamento;
- Specie ittiche e non ittiche crude, soggette a ricongelamento;
- Animali da carne e carne di pollo disossata meccanicamente;
- Carne di pollame cruda contenente collagene;
- Frattaglie di animali da produzione e uccelli, eccetto fegato, lingua, cuore e sangue;
- Tendine di manzo rimosso con una frazione di massa di tessuto connettivo e adiposo superiore al 12%;
- Tendine di maiale rimosso con una frazione di massa di tessuto adiposo superiore al 32%;
- Tendine di agnello rimosso con una frazione di massa di tessuto adiposo superiore al 9%;
- Carcasse di polli e polli da carne di 2 categoria;
- Blocchi congelati rifilati da diverse specie di carni e frattaglie animali (fegato, lingua, cuore) con scadenza superiore a 6 mesi;
- Carni di tori, cinghiali e animali magri;
- Materie prime ittiche ottenute dal contenuto di gabbie e specie ittiche bentoniche;
- Uova e carne di uccelli acquatici;
- Spread food;
- Burro salato;
- Oli vegetali – olio di semi di cotone, olio di sesamo;
- Oli con valore di perossido superiore a 2 mmoli di ossigeno attivo/kg di grasso (escluso olio di oliva); olio d’oliva con un valore di perossido superiore a 2 mmoli di ossigeno attivo/kg di grasso;
- succhi concentrati;
- spezie (tranne aneto, prezzemolo, sedano, cumino, basilico, dolce, bianco e pimento, origano, cannella, vaniglia, coriandolo, chiodi di garofano, alloro e cipolla, aglio, il cui contenuto è stabilito dal produttore);
- Uovo in polvere (per prodotti alimentari deperibili);
- Oli e grassi idrogenati, grassi ad alto contenuto di acidi grassi saturi;
- Spezie bruciate (pepe, rafano, senape);
- Maionese, maionese, salse a base di oli vegetali, creme a base di oli vegetali, grassi, usi speciali, grasso per frittura.