Vendere in Russia prodotti non soggetti a sanzioni

La vendita dei prodotti alimentari nella stragrande maggioranza dei casi non rientra tra i prodotti soggetti a sanzioni dalla comunità economica europea il che ci consente fortunatamente di mantenere viva la nostra quota di export in Russia. In questo caso tutti i prodotti che vogliamo vendere alla Federazione Russa e comunque all’interno della comunità economica euroasiatica dovranno essere certificati in base alla normativa EAC dei prodotti alimentari.

Le norme tecniche che sovraintendo alla regolamentazione dei prodotti alimentari da produrre a scopo commerciale (tutti i regolamenti escludono infatti la produzione per uso personale) sono di fatto contenute nei seguenti regolamenti tecnici:

TR CU 021-2011 – Sulla sicurezza dei prodotti alimentari

TR CU 022-2011 – Sulla etichettatura dei prodotti alimentari

TR CU 029-2011 – Sulla sicurezza degli additivi alimentari

Ai quale si aggiunge il regolamento tecnico TR CU 023-2011 – sulla sicurezza dei succhi che disciplina specificatamente il settore dei succhi e degli estratti di frutta (e verdura).

Quindi allorquando si intende affrontare un mercato come quello euroasiatico composto da paesi come la Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan, sempre molto ricettivo al made in Italy (anche se di fatto la maggior parte delle vendite si concentrano verso un solo paese cosi come mostrano i dati del nostro export in Russia), bisogna ottenere e verificare la conformità dei propri prodotti ai succitati regolamenti.

Analizzando i tre regolamenti possiamo notare le seguenti peculiarità:

Il regolamento 021 si intende applicabile ai prodotti alimentari e ASSOCIATO ai requisiti per i processi di produzione alimentare, stoccaggio, il trasporto, la commercializzazione e l’utilizzo.

Una importantissima distinzione che viene effettuata nel regolamento 021 è la distinzione tra prodotti alimentari per adulti e prodotti alimentari per bambini e donne in gravidanza e /o allattamento.

  1. Nella produzione di prodotti alimentari per l’infanzia per donne in gravidanza e in allattamento non è consentito utilizzare alimenti contenenti OGM. Nella produzione di prodotti alimentari per alimenti per l’infanzia non è consentito utilizzare alimenti e materie prime ottenute dall’uso di pesticidi (come disposto dall’allegato 10.
  2.  I prodotti alimentari per le donne in gravidanza e in allattamento devono soddisfare i requisiti di cui alle appendici, 2, 3 del presente regolamento tecnico.
  3. I prodotti alimentari per lattanti per la loro consistenza devono soddisfare determinate caratteristiche fisiologiche in relazione alla conformazione dell’apparato digerente del bambino a questa età.
  4. I prodotti alimentari per l’infanzia devono soddisfare i seguenti requisiti: i biscotti per gli alimenti per l’infanzia non devono contenere zuccheri aggiunti in misura superiore al 25%, i prodotti da forno per alimenti per l’infanzia devono contenere sale non superiore allo 0,5%.
  5. Gli alimenti per l’infanzia non devono contenere: alcool etilico superiore allo 0,2 per cento, caffè naturale, noccioli di albicocca, aceto, edulcoranti, ad eccezione dei prodotti alimentari specializzati per la nutrizione medica e dietetica preventiva.
  6. Gli alimenti per lattanti non devono contenere gli acidi grassi di tran nei sostituti del latte materno oltre il 4% degli acidi grassi totali.
  7. Nella produzione (lavorazione) di prodotti alimentari per l’alimentazione infantile sono vietati l’acido benzoico, l’acido sorbico ei loro sali.
  8. Nella produzione (fabbricazione) di prodotti alimentari per l’infanzia per lattanti non possono utilizzare i seguenti tipi di materie prime (alimenti):
  1. Formaggio con acidità superiore a 150 gradi Terner;
    1. Farina di semi di soia (tranne isolato e concentrato proteico di soia);
    2. Grano e suoi derivati che sono stati infestati e/o adulterati da parassiti;
    3. Prodotti della macellazione di animali da reddito e volatili, soggetti a ricongelamento;
    4. Specie ittiche e non ittiche crude, soggette a ricongelamento;
    5. Animali da carne e carne di pollo disossata meccanicamente;
    6. Carne di pollame cruda contenente collagene;
    7. Frattaglie di animali da produzione e uccelli, eccetto fegato, lingua, cuore e sangue;
    8. Tendine di manzo rimosso con una frazione di massa di tessuto connettivo e adiposo superiore al 12%;
    9. Tendine di maiale rimosso con una frazione di massa di tessuto adiposo superiore al 32%;
    10. Tendine di agnello rimosso con una frazione di massa di tessuto adiposo superiore al 9%;
    11. Carcasse di polli e polli da carne di 2 categoria;
    12. Blocchi congelati rifilati da diverse specie di carni e frattaglie animali (fegato, lingua, cuore) con scadenza superiore a 6 mesi;
    13. Carni di tori, cinghiali e animali magri;
    14. Materie prime ittiche ottenute dal contenuto di gabbie e specie ittiche bentoniche;
    15. Uova e carne di uccelli acquatici;
    16.  Spread food;
    17. Burro salato;
    18. Oli vegetali – olio di semi di cotone, olio di sesamo;
    19. Oli con valore di perossido superiore a 2 mmoli di ossigeno attivo/kg di grasso (escluso olio di oliva); olio d’oliva con un valore di perossido superiore a 2 mmoli di ossigeno attivo/kg di grasso;
    20.  succhi concentrati;
    21. spezie (tranne aneto, prezzemolo, sedano, cumino, basilico, dolce, bianco e pimento, origano, cannella, vaniglia, coriandolo, chiodi di garofano, alloro e cipolla, aglio, il cui contenuto è stabilito dal produttore);
    22. Uovo in polvere (per prodotti alimentari deperibili);
    23. Oli e grassi idrogenati, grassi ad alto contenuto di acidi grassi saturi;
    24. Spezie bruciate (pepe, rafano, senape);
    25. Maionese, maionese, salse a base di oli vegetali, creme a base di oli vegetali, grassi, usi speciali, grasso per frittura.

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