Sostanze vietate come additivi

Con la decisione della commissione Eurasec numero 1 del 16/01/2018 è di fatto avvenuta, la ri-formulazione del Capitolo 2 sezione 22 allegato 19, sui requisiti sanitari, epidemiologica e di igiene per i prodotti (beni) soggetti a sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, approvato con la decisione dell’Unione doganale della Commissione in data 28.05.2010 No. 299.

In accordo con i cambiamenti, l’1-fenilpropan-2-one è escluso dall’elenco di sostanze chimiche aromatizzanti consentite per l’uso nella produzione di aromi alimentari.
Come riportato in precedenza dalla commissione stessa, saranno apportate modifiche adeguate a relativo regolamento CU-TR (additivi requisiti di sicurezza alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e) nonché al CU-TR 029/2012 e l’appendice № 19 dello stesso regolamento.

L’1-fenilpropan-2-one è una sostanza psicotropa e la sua commercializzazione viene di fatto limitata nei paesi dell’Unione Euroasiatica. Può essere utilizzato solo per scopi scientifici, ricerca, e simili.

La decisione entrerà in vigore dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica, fornendo le opportune modifiche dei regolamenti tecnici dell’Unione doganale “Requisiti di sicurezza per gli additivi alimentari, gli aromatizzanti ei coadiuvanti tecnologici» (TP TC 029/2012), ma non prima della scadenza del 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione ufficiale della presente decisione.

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