Novità Dichiarazione di Conformità EAC dal 1 Luglio

Il 1° luglio 2021 è entrata ufficialmente in vigore la Procedura stabilita dal Decreto Governativo n. 936, intitolata “Sulla procedura per la registrazione, la sospensione, il rinnovo e la cessazione della dichiarazione Dichiarazione di Conformità EAC , nonché la procedura per la sospensione, annullamento, il rinnovo e la decadenza dei certificati di conformità”.

Questa nuova normativa ha introdotto importanti cambiamenti per le aziende che operano con il marchio di conformità EAC, essenziale per la commercializzazione di prodotti nell’Unione Economica Eurasiatica (UEE).

Quando Entrano in Vigore le Nuove Disposizioni?

Il decreto è stato ufficializzato il 19 giugno 2021, entrando in vigore il 21 giugno, ad eccezione delle disposizioni contenute nei commi 18-38, la cui applicazione è stata posticipata al 1° settembre 2021.

Invalidazione della Dichiarazione di Conformità EAC: Casi Previsti

Secondo la nuova procedura, l’invalidazione di una dichiarazione di conformità EAC può essere decisa esclusivamente dall’Ente Nazionale per l’Accreditamento, sulla base di specifiche ragioni, tra cui:

  • Mancata comunicazione delle motivazioni della sospensione da parte del richiedente o dell’organismo di certificazione nei termini stabiliti.
  • Presenza di irregolarità nei documenti, come incongruenze nel registro ufficiale o test report effettuati presso laboratori non conformi agli standard richiesti.
  • Dichiarazione di non validità del rapporto di laboratorio di prova.

Nuovi Requisiti in Vigore dal 1° Settembre 2021

A partire da settembre 2021, entrano in vigore nuove disposizioni riguardanti la documentazione obbligatoria per la registrazione della dichiarazione di conformità.

Una delle principali novità riguarda i prodotti importati come campioni per test di conformità:

  • Le aziende dovranno fornire prove documentali che attestino il numero di campioni richiesti per le prove.
  • Sarà necessario presentare documenti ufficiali, come un accordo con un organismo di certificazione o una lettera di un ente accreditato che confermi la quantità dei campioni.

Alternative in Assenza del GLN (Global Location Number)

Sempre dal 1° settembre 2021, vengono introdotte soluzioni alternative nel caso in cui il Global Location Number (GLN) non sia disponibile.

  • Le aziende potranno indicare un diverso identificatore individuale per la registrazione.
  • Sarà possibile utilizzare coordinate determinate dai segnali GLONASS, il sistema di navigazione satellitare russo.

Conclusioni

L’entrata in vigore del Decreto Governativo n. 936 rappresenta un importante aggiornamento normativo per le aziende che operano nell’export verso la Russia e i paesi dell’Unione Economica Eurasiatica.

Le imprese dovranno adeguarsi a nuove regole in materia di dichiarazioni di conformità EAC, con requisiti più stringenti per la documentazione e nuovi strumenti per la registrazione dei prodotti.

Per evitare problematiche con la conformità, è fondamentale restare aggiornati sulle normative EAC, monitorando eventuali ulteriori modifiche legislative. 

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