E’ iniziato il 16.06.2021 e finirà il 15.08.2021 la discussione pubblica in commissione per la modifica del regolamento tecnico EAC 026/2012 “Sulla sicurezza delle piccole imbarcazioni” che ricordiamo è entrato in vigore nel 2014. Le modifiche riguardano soprattutto le terminologie (definizioni) da usare e il campo di applicazione della normativa EAC.
In particolare, nel regolamento sono introdotte nozioni quali “airboat” («аэробот»), “moto d’acqua” («гидроцикл»), “mezzi per attività ricreative sull’acqua” («средство активного отдыха на водных объектах»); viene inoltre chiarito il termine “hovercraft” («судно на воздушной подушке») e, cosa molto importante, il concetto di “piccola imbarcazione”: per “piccola imbarcazione” si deve intendere qualsiasi tipo di imbarcazione con una lunghezza inferiore o uguale a 24 metri in accordo con la classificazione internazionale.
Per quanto riguarda il campo di applicazione, le modifiche prevedono la riformulazione dell’allegato N.1 che, invece della lista di piccole imbarcazioni, mezzi e attrezzature di salvataggio, soggette al regolamento TR CU 026/2012, includerà una lista di imbarcazioni non soggette a tale regolamento; sono stati proposti 10 nomi:
- anfibio (амфибия);
- scialuppe di servizio, di salvataggio per navi fluviali e marittime;
- airboat (аэробот);
- imbarcazioni sportive di qualsiasi tipo, destinate esclusivamente all’allenamento e alla competizione;
- imbarcazioni sperimentali.
L’articolo 1 del regolamento è inoltre integrato con il paragrafo 5.2, dove vengono stabilite le attrezzature e i mezzi di salvataggio per le piccole imbarcazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento TR CU 026/2012. Essi sono:
- serbatoi del carburante e tubi flessibili (manichette);
- timoni;
- cime assemblate;
- oblò e boccaporti di produzione industriale;
- zattere di salvataggio;
- salvagenti;
- giubbotti salvagente.
Si propone di aggiungere al regolamento anche un’importante precisazione riguardante i mezzi per le attività ricreative sull’acqua, compresi i parchi acquatici gonfiabili, non riconosciuti come piccole imbarcazioni.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, la valutazione di conformità delle piccole imbarcazioni viene eseguita sotto forma di classificazione, attestazione della conformità e controllo statale. A sua volta, la attestazione della conformità si presenta sotto forma di certificazione.