L’esportazione di macchinari e impianti industriali verso i Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica – Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan – richiede innanzitutto un corretto inquadramento nel TR TC 010/2011 “Sulla sicurezza delle macchine e delle attrezzature”.
In particolare, l’Allegato 3 TR TC 010/2011 rappresenta uno dei riferimenti fondamentali per determinare quali macchine e apparecchiature siano soggette a Certificato di Conformità EAC e quali, invece, richiedano una Dichiarazione di Conformità EAC.
L’Allegato 3 contiene infatti gli elenchi dei prodotti per i quali la conformità al TR TC 010/2011 deve essere confermata mediante certificazione oppure dichiarazione.
Tuttavia, la semplice individuazione di un codice doganale non è sufficiente. La classificazione deve tenere conto anche della descrizione tecnica del prodotto, della funzione svolta, della configurazione, della destinazione d’uso e degli eventuali altri Regolamenti Tecnici EAEU applicabili.
1. Cos’è l’Allegato 3 TR TC 010/2011
Il TR TC 010/2011 disciplina la sicurezza di numerose tipologie di macchine e apparecchiature immesse sul mercato dell’Unione Economica Eurasiatica.
All’interno del regolamento, l’Allegato 3 individua i prodotti per i quali è richiesta una procedura obbligatoria di valutazione della conformità.
In termini pratici, l’Allegato distingue tra:
- prodotti soggetti a Certificato di Conformità EAC;
- prodotti soggetti a Dichiarazione di Conformità EAC.
La forma di valutazione non può quindi essere scelta liberamente dal produttore o dall’importatore.
Se il prodotto rientra nell’elenco previsto per la certificazione, deve essere seguita la procedura di Certificato EAC. Al contrario, quando rientra nell’elenco destinato alla dichiarazione, deve essere utilizzata la relativa procedura di Dichiarazione EAC.
È invece importante evitare un errore frequente: se una macchina non compare nell’Allegato 3, non significa automaticamente che debba essere dichiarata.
In questo caso occorre verificare:
- se il prodotto rientra effettivamente nel campo di applicazione del TR TC 010/2011;
- se esistono esclusioni specifiche;
- se risulta applicabile un altro Regolamento Tecnico;
- come deve essere identificato tecnicamente il prodotto.
Per questo motivo, la verifica dell’Allegato 3 deve sempre essere effettuata insieme all’analisi tecnica della macchina.
2. Macchine soggette a Certificato di Conformità EAC
Il primo gruppo dell’Allegato 3 comprende le tipologie di macchine e apparecchiature per le quali è richiesta la certificazione obbligatoria EAC.
In questo caso interviene un Organismo di Certificazione accreditato EAEU, che valuta la documentazione tecnica e gestisce la procedura prevista dallo schema applicabile.
Tra le categorie che possono rientrare nella certificazione troviamo, a seconda della specifica tipologia prevista dall’Allegato:
- determinate macchine agricole e forestali;
- alcune macchine per la lavorazione del legno;
- determinate attrezzature di sollevamento;
- macchine e attrezzature minerarie;
- alcune macchine destinate a lavorazioni o impieghi caratterizzati da particolari condizioni operative.
L’inquadramento deve però essere eseguito sulla descrizione esatta dell’apparecchiatura e non sulla sola denominazione commerciale.
Certificazione di serie: schema 1c
Per la produzione di serie viene comunemente utilizzato lo schema 1c.
La procedura comprende normalmente:
- esame della documentazione;
- identificazione del prodotto;
- prelievo e prova dei campioni;
- prove presso il laboratorio previsto dalla procedura;
- analisi dello stato della produzione presso il fabbricante;
- emissione del Certificato EAC;
- eventuale sorveglianza periodica durante la validità del certificato.
Di conseguenza, quando viene certificata una produzione seriale, la visita presso il sito produttivo costituisce un elemento importante della procedura.
Per un lotto o per specifiche forniture, invece, possono essere utilizzati schemi differenti. Per questo motivo non è corretto affermare che ogni Certificato EAC richieda necessariamente un audit di fabbrica.
3. Macchine soggette a Dichiarazione di Conformità EAC
Il secondo gruppo comprende numerose tipologie di macchine e apparecchiature per le quali la conformità viene confermata mediante Dichiarazione EAC.
Tra gli esempi tipici possono rientrare:
- apparecchiature di pompaggio industriale;
- ventilatori e alcune apparecchiature di trattamento dell’aria;
- compressori e determinate apparecchiature frigorifere;
- macchine utensili;
- motori e gruppi di generazione industriali;
- trasportatori e apparecchiature di movimentazione;
- macchine per l’industria chimica e petrolchimica;
- apparecchiature per la lavorazione di polimeri e gomma.
Anche in questo caso, però, la descrizione generale non è sufficiente.
Ad esempio, per una pompa occorre verificare se si tratta effettivamente di apparecchiatura di pompaggio industriale, quale sia la destinazione d’uso e se esistano condizioni particolari che possano determinare l’applicazione di altri Regolamenti Tecnici.
4. Pompe industriali e Allegato 3 TR TC 010/2011
Le apparecchiature di pompaggio industriale rappresentano un caso particolarmente frequente nell’applicazione del TR TC 010/2011.
Per una pompa centrifuga, una pompa volumetrica o un gruppo di pompaggio completo, l’analisi deve considerare almeno:
- funzione della pompa;
- fluido pompato;
- pressione;
- temperatura;
- potenza;
- caratteristiche del motore;
- eventuale presenza di inverter o quadri elettrici;
- utilizzo in area Ex;
- configurazione della fornitura;
- destinazione industriale.
Inoltre, non tutte le pompe devono essere trattate nello stesso modo.
Il nuovo Allegato 3 approvato nel 2026, ad esempio, identifica espressamente le “apparecchiature di pompaggio industriale”, escludendo alcune categorie specifiche.
Per questo motivo, prima di procedere con una Dichiarazione EAC è opportuno verificare la descrizione tecnica effettiva dell’apparecchiatura.
5. Quali schemi sono previsti per la Dichiarazione EAC
Per il TR TC 010/2011 sono previsti diversi schemi di dichiarazione:
1d, 2d, 3d, 4d, 5d e 6d.
Lo schema deve essere scelto in funzione della tipologia di produzione, della fornitura e delle evidenze tecniche disponibili.
Di conseguenza, non è corretto affermare che ogni Dichiarazione EAC debba necessariamente basarsi su un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato.
In alcuni schemi vengono infatti utilizzate prove e documentazione gestite secondo modalità differenti, mentre altri prevedono il coinvolgimento di un laboratorio accreditato.
La scelta dello schema deve quindi essere effettuata prima di organizzare prove, spedizione di campioni o preparazione della documentazione.
6. Chi può registrare la Dichiarazione EAC
Il fabbricante italiano o europeo non può normalmente registrare direttamente una Dichiarazione EAC se non è stabilito nel territorio dell’Unione Economica Eurasiatica.
È necessario un soggetto EAEU avente titolo a operare come richiedente secondo lo schema applicabile.
A seconda della procedura, può trattarsi ad esempio di:
- fabbricante stabilito nell’EAEU;
- rappresentante autorizzato del produttore estero;
- importatore o venditore, nei casi consentiti dallo schema.
Per un produttore europeo, la soluzione più comune per una produzione di serie consiste nell’utilizzo di un Rappresentante Autorizzato EAEU – Applicant.
La scelta dell’Applicant è particolarmente importante perché il soggetto indicato nella certificazione o dichiarazione assume specifiche responsabilità nei confronti delle autorità EAEU.
7. Allegato 3 e codice doganale TN VED
Il codice TN VED EAEU rappresenta un elemento importante per l’identificazione doganale della merce.
Tuttavia, non dovrebbe essere utilizzato come unico criterio per determinare se sia necessario un Certificato EAC oppure una Dichiarazione EAC.
La valutazione deve essere effettuata considerando contemporaneamente:
- descrizione del prodotto;
- funzione;
- caratteristiche tecniche;
- costruzione;
- destinazione d’uso;
- codice TN VED;
- Regolamenti Tecnici applicabili.
Due prodotti con caratteristiche apparentemente simili possono infatti avere un inquadramento diverso in funzione della configurazione o della destinazione.
Allo stesso modo, la presenza di un determinato codice TN VED non sostituisce l’identificazione tecnica del prodotto.
8. Cumulo dei Regolamenti Tecnici EAEU
Un’altra verifica fondamentale riguarda il cumulo dei Regolamenti Tecnici.
Una macchina soggetta al TR TC 010/2011 può infatti essere contemporaneamente soggetta ad altri regolamenti.
Tra i casi più frequenti troviamo:
TR TC 004/2011 – Sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione
Può essere applicabile alle apparecchiature elettriche installate sulla macchina.
TR TC 020/2011 – Compatibilità elettromagnetica
Deve essere valutato quando la macchina comprende apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di generare o subire disturbi elettromagnetici.
TR TC 012/2011 – Atmosfere potenzialmente esplosive
Può essere applicabile quando la macchina o alcuni suoi componenti sono destinati a essere utilizzati in zona Ex.
TR TC 032/2013 – Attrezzature in pressione
Deve essere verificato in presenza di apparecchiature o componenti che rientrano nei parametri previsti dal regolamento sulle attrezzature funzionanti a pressione eccessiva.
Di conseguenza, individuare la forma di conformità prevista dal solo TR TC 010/2011 non conclude necessariamente l’analisi normativa.
9. Tabella riassuntiva: Certificato EAC o Dichiarazione EAC?
| Allegato 3 | Tipologia di procedura | Principali caratteristiche |
|---|---|---|
| Elenco soggetto a certificazione | Certificato EAC | Intervento di Organismo di Certificazione accreditato. Per la produzione di serie, lo schema 1c prevede normalmente prove sui campioni e analisi dello stato della produzione. |
| Elenco soggetto a dichiarazione | Dichiarazione EAC | Registrazione della dichiarazione da parte del soggetto EAEU avente titolo. Schemi previsti: 1d, 2d, 3d, 4d, 5d e 6d, con evidenze differenti secondo la procedura. |
La tabella costituisce naturalmente una sintesi.
Per determinare la procedura corretta è necessario verificare la singola apparecchiatura nell’Allegato 3 e analizzare i relativi dati tecnici.
10. Nuovo Allegato 3 TR TC 010/2011 dal 1° aprile 2028
Un elemento particolarmente importante per chi esporta macchinari nell’EAEU riguarda le modifiche approvate nel 2026.
Con la Decisione del Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica n. 36 del 13 marzo 2026 è stata infatti approvata una nuova versione dell’Allegato 3 del TR TC 010/2011.
La nuova versione non è ancora applicabile alla data attuale.
Entrerà in vigore il:
1° aprile 2028
Di conseguenza, fino al 31 marzo 2028 occorre continuare a utilizzare l’Allegato 3 vigente per determinare la forma di valutazione della conformità.
Dal 1° aprile 2028 sarà invece necessario utilizzare il nuovo elenco.
La revisione introduce una riorganizzazione significativa delle categorie di macchine e apparecchiature sottoposte a certificazione o dichiarazione.
Tra le voci della nuova versione compare, ad esempio, la categoria:
“Оборудование насосное промышленное” – apparecchiature di pompaggio industriale
con specifiche esclusioni previste dallo stesso elenco.
Per i produttori che sviluppano certificazioni pluriennali o nuovi progetti destinati al mercato EAEU è quindi opportuno valutare già oggi l’impatto delle modifiche previste per il 2028.
11. Documentazione necessaria per verificare l’Allegato 3
Per stabilire correttamente se un prodotto richiede Certificato EAC o Dichiarazione EAC, è consigliabile analizzare almeno:
- scheda tecnica;
- catalogo;
- manuale;
- descrizione funzionale;
- fotografie;
- disegni;
- targa dati;
- dati elettrici;
- pressione e temperatura;
- fluido o materiali trattati;
- eventuale classificazione Ex;
- codice TN VED proposto;
- configurazione della fornitura.
Nel caso di una linea o di un impianto complesso, può essere necessario analizzare separatamente i principali componenti.
Infatti, una linea industriale può comprendere macchine soggette a procedure EAC differenti.
12. Errori frequenti nella classificazione TR TC 010/2011
Tra gli errori più comuni troviamo l’utilizzo del solo codice doganale per determinare la procedura EAC.
Un secondo errore consiste nel classificare un’intera linea produttiva sulla base di uno solo dei suoi componenti.
Inoltre, capita frequentemente che il fabbricante valuti esclusivamente il TR TC 010/2011 senza verificare l’applicabilità contemporanea di TR TC 004/2011, TR TC 020/2011, TR TC 012/2011 o TR TC 032/2013.
Infine, non è corretto considerare automaticamente la Dichiarazione EAC come procedura residuale per tutte le macchine non presenti nell’elenco di certificazione.
Una corretta classificazione preliminare consente quindi di evitare:
- apertura della procedura sbagliata;
- test non necessari;
- spedizione inutile di campioni;
- modifica dell’Applicant;
- problemi durante lo sdoganamento;
- ritardi nella registrazione del documento EAC.
13. Come verificare se serve Certificato EAC o Dichiarazione EAC
La verifica dovrebbe seguire una sequenza precisa.
Prima di tutto occorre identificare tecnicamente il prodotto e stabilire se rientra nel campo di applicazione del TR TC 010/2011.
Successivamente si consulta l’Allegato 3 TR TC 010/2011 per verificare la forma di valutazione della conformità prevista.
A questo punto devono essere controllati:
- codice TN VED;
- configurazione;
- destinazione d’uso;
- eventuali esclusioni;
- altri Regolamenti Tecnici applicabili.
Soltanto dopo questa analisi è opportuno scegliere lo schema di certificazione o dichiarazione e definire eventuali prove, campioni e audit.
Questo approccio permette di evitare di organizzare l’iter EAC partendo dal solo nome commerciale della macchina.
14. Come Gost Standard supporta i produttori
Gost Standard S.r.l. assiste produttori europei di macchine, impianti e apparecchiature industriali nell’identificazione della procedura di conformità richiesta per il mercato EAEU.
L’analisi preliminare può comprendere:
- verifica del campo di applicazione del TR TC 010/2011;
- controllo dell’Allegato 3;
- verifica del codice TN VED;
- individuazione di Certificato EAC o Dichiarazione EAC;
- analisi degli altri Regolamenti Tecnici applicabili;
- definizione dello schema;
- verifica dell’Applicant EAEU;
- controllo della documentazione tecnica;
- organizzazione delle prove;
- gestione dell’eventuale audit di produzione.
In particolare, effettuare la classificazione prima della spedizione della merce o dei campioni permette di impostare correttamente l’intera procedura.
Conclusione
L’Allegato 3 TR TC 010/2011 è uno degli strumenti principali per stabilire se una macchina o un’apparecchiatura industriale debba essere sottoposta a Certificato EAC oppure a Dichiarazione EAC.
Tuttavia, la verifica dell’Allegato non deve essere effettuata isolatamente.
La corretta classificazione richiede infatti l’analisi della descrizione tecnica, della destinazione d’uso, del codice TN VED, della configurazione della macchina e degli eventuali altri Regolamenti Tecnici EAEU applicabili.
Inoltre, i produttori devono considerare fin da ora la modifica normativa prevista per il 1° aprile 2028, quando entrerà in vigore la nuova versione dell’Allegato 3.
Gost Standard può effettuare una valutazione preliminare della macchina o della gamma di prodotti per determinare la procedura EAC applicabile prima dell’apertura della pratica.