Le procedure conformità EAC previste dal regolamento tecnico TR CU 010/2011 definiscono le modalità attraverso cui un macchinario può essere immesso legalmente sul mercato dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU).
Ogni fabbricante, prima della commercializzazione, deve dimostrare che il proprio prodotto rispetta i requisiti di sicurezza, qualità e prestazioni previsti dal regolamento.
Le procedure si suddividono principalmente in certificazione EAC e dichiarazione EAC, due iter distinti ma complementari, scelti in base alla categoria di rischio del macchinario e al suo impiego.
Procedure conformità EAC: certificazione obbligatoria per macchine ad alto rischio
La certificazione EAC è richiesta per le macchine considerate pericolose o ad alta complessità tecnica, come apparecchi di sollevamento, presse industriali, impianti mobili o macchine per la lavorazione dei metalli.
In questo caso, la valutazione viene svolta da un organismo notificato accreditato nei Paesi EAEU, che esamina la documentazione tecnica, effettua prove di laboratorio, controlli di produzione e ispezioni periodiche.
Il certificato EAC può avere validità da 1 a 5 anni, con obbligo di sorveglianza annuale nel caso di certificazione pluriennale.
Solo dopo l’esito positivo di tutte le verifiche è possibile apporre la marcatura EAC sul prodotto e sul manuale tecnico.
Dichiarazione di conformità EAC per macchinari standard
Le macchine a basso o medio rischio seguono la dichiarazione EAC, procedura più snella e autogestita dal fabbricante o dal suo mandatario autorizzato residente in uno dei Paesi EAEU.
In questo caso, la conformità è dimostrata tramite la documentazione tecnica, i rapporti di prova e la Giustificazione della Sicurezza (OB).
Anche la dichiarazione deve essere registrata in un registro elettronico ufficiale, consultabile dalle autorità di vigilanza del mercato.
Sebbene meno onerosa, la dichiarazione comporta comunque responsabilità legale diretta del produttore o dell’Applicant in caso di non conformità.
Confronto con le procedure del Regolamento macchine UE
Nel Regolamento (UE) 2023/1230, le procedure di valutazione della conformità seguono una logica simile: le macchine a rischio standard rientrano nel Modulo A (controllo interno di produzione), mentre quelle ad alto rischio richiedono la partecipazione di un organismo notificato secondo i moduli B+C, D, F o H.
La principale differenza è che, nel sistema europeo, la marcatura CE non ha una durata limitata: resta valida finché il prodotto non subisce modifiche sostanziali o finché non vengono aggiornati i requisiti di sicurezza.
In ambito EAC, invece, il certificato o la dichiarazione hanno una validità temporale definita e devono essere rinnovati o aggiornati per ogni nuova serie di produzione o modifica significativa.
Questo approccio garantisce un controllo costante sulla conformità dei macchinari immessi nel mercato eurasiatico, rafforzando la tutela degli operatori e degli utilizzatori finali.