Regolamento EAC: TR CU 002/2011

Sicurezza del trasporto ferroviario ad alta velocità

Il regolamento tecnico TR CU 002/2011 stabilisce i requisiti di sicurezza obbligatori per i trasporti ferroviari ad alta velocità e le relative infrastrutture all’interno dell’Unione Economica Eurasiatica.

Ambito di applicazione

La direttiva disciplina i sistemi di trasporto ferroviario ad alta velocità di nuova progettazione, fabbricazione o modernizzazione, destinati a circolare su linee con uno scartamento di 1520 mm . Rientrano in questo regolamento:
  • Materiale rotabile ad alta velocità: treni, elettrotreni, automotrici e relativi vagoni progettati per raggiungere una velocità costruttiva superiore a 200 km/h .
  • Componenti del materiale rotabile: tutte le parti e i componenti che influenzano direttamente la sicurezza dei treni ad alta velocità .
  • Infrastrutture ad alta velocità: le sotto-strutture ferroviarie dedicate, i condotti dell’aria, i sistemi di ventilazione fumi, le barriere e le sigillature tagliafuoco e tutti gli elementi tecnologici e di sicurezza installati sulle tratte veloci .

Esclusioni

Seguendo la logica delle normative ferroviarie dell’Unione:
  • Il regolamento non si applica al materiale rotabile e ai treni progettati per viaggiare a velocità pari o inferiore a 200 km/h (i quali rientrano nel campo di applicazione del TR CU 001/2011 per i treni convenzionali) .
  • Non si applica alle reti metropolitane (le quali sono soggette al regolamento tecnico dedicato TR EAEU 052/2021 per la sicurezza delle metropolitane).
  • Non si applica al materiale rotabile speciale ad esclusivo uso tecnologico o industriale interno alle aziende, privo di accesso alla rete ferroviaria pubblica di scartamento 1520 mm.
La valutazione della conformità per l’alta velocità ferroviaria prevede verifiche e controlli in due forme principali :
  • Certificazione EAC obbligatoria: applicata al materiale rotabile completo e ai componenti più critici per la sicurezza delle infrastrutture veloci (elencati dettagliatamente nell’Allegato 3 del regolamento) . Richiede test distruttivi in laboratori accreditati e un’ispezione ispettiva della produzione.
  • Dichiarazione di conformità EAC: applicata ad altre tipologie di componenti e parti di supporto (suddivise negli Allegati 4 e 5) . A seconda della classe di rischio del componente, la dichiarazione può essere registrata sulla base delle sole prove autonome del fabbricante o, più frequentemente, con il coinvolgimento obbligatorio di un laboratorio accreditato e di un organismo di certificazione accreditato. 

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