Il 18 giugno 2018 è avvenuta la pubblicazione ufficiale della decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n. 44 “Sugli schemi tipici per la valutazione della conformità” e, come prassi , la sua entrata in vigore avverrà il 18 Luglio del 2018.
In tale decisione sono previsti nuovi schemi di valutazione per il rilascio delle conformità variando e in alcuni casi innovando gli attuali schemi applicati.
La novità più importante riguarda sicuramente la procedura per la registrazione statale per i prodotti sottoposti a tale procedura. Come già evidenziato, i nuovi schemi stabiliscono che il certificato di registrazione statale cesserebbe di essere un documento a scadenza illimitata e, alla stregua di tutti gli altri sarà valido al massimo per 5 anni (se non diversamente specificato dai regolamenti tecnici).
La nuova procedura per la registrazione statale sarà effettuata secondo due schemi:
1 – per i prodotti fabbricati nel territorio doganale dell’Unione doganale euroasiatica;
2 – per prodotti fabbricati al di fuori del ЕАЭС.
Il richiedente sotto il sistema registrazione statale 1sarà il produttore, mentre, secondo lo schema 2 persona autorizzata dal fabbricante (riprendendo cosi lo schema della certificazione per terzi parti tipica delle certificazioni EAC.
Gli attuali schemi modello (Decisione della Commissione TC n. 621 del 7 aprile 2011) continuano ad essere applicati per confermare la conformità dei prodotti ai requisiti dei regolamenti tecnici dell’Unione, adottati prima del 18 luglio 2018.