Il 18 giugno 2018 è avvenuta la pubblicazione ufficiale della decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n. 44 “Sugli schemi tipici per la valutazione della conformità” e, come prassi , la sua entrata in vigore avverrà il 18 Luglio del 2018 che comporta nuove modalità alla registrazione statale.
In tale decisione sono previsti nuovi schemi di valutazione per il rilascio delle conformità variando e in alcuni casi innovando gli attuali schemi applicati.
La novità più importante riguarda sicuramente la procedura per la registrazione statale per i prodotti sottoposti a tale procedura. Come già evidenziato, i nuovi schemi stabiliscono che il certificato di registrazione statale cesserebbe di essere un documento a scadenza illimitata e, alla stregua di tutti gli altri sarà valido al massimo per 5 anni (se non diversamente specificato dai regolamenti tecnici).
La nuova procedura per la registrazione statale sarà effettuata secondo due schemi:
1 – per i prodotti fabbricati nel territorio doganale dell’Unione doganale euroasiatica;
2 – per prodotti fabbricati al di fuori del ЕАЭС.
Il richiedente sotto il sistema registrazione statale 1sarà il produttore, mentre, secondo lo schema 2 persona autorizzata dal fabbricante (riprendendo cosi lo schema della certificazione per terzi parti tipica delle certificazioni EAC.
Gli attuali schemi modello (Decisione della Commissione TC n. 621 del 7 aprile 2011) continuano ad essere applicati per confermare la conformità dei prodotti ai requisiti dei regolamenti tecnici dell’Unione, adottati prima del 18 luglio 2018.