Nuove modalità Registrazione Statale

Il  18 giugno 2018 è avvenuta  la pubblicazione ufficiale della decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica n. 44 “Sugli schemi tipici per la valutazione della conformità” e, come prassi , la sua entrata in vigore avverrà il 18 Luglio del 2018.

In tale decisione sono previsti  nuovi schemi di valutazione per il rilascio delle conformità variando e in alcuni casi innovando gli attuali schemi applicati.

La novità più importante riguarda sicuramente la procedura per la registrazione statale per i prodotti sottoposti a tale procedura.  Come già evidenziato, i nuovi schemi stabiliscono che il certificato di registrazione statale cesserebbe di essere un documento a scadenza illimitata e, alla stregua di tutti gli altri sarà valido al massimo per 5 anni (se non diversamente specificato dai regolamenti tecnici).

La nuova procedura per la registrazione statale sarà effettuata secondo due schemi:

1 – per i prodotti fabbricati nel territorio doganale dell’Unione doganale euroasiatica;

2 – per prodotti fabbricati al di fuori del ЕАЭС.

Il richiedente sotto il sistema registrazione statale 1sarà il produttore, mentre, secondo lo schema 2  persona autorizzata dal fabbricante (riprendendo cosi lo schema della certificazione per terzi parti tipica delle certificazioni EAC.

Gli attuali schemi modello (Decisione della Commissione TC n. 621 del 7 aprile 2011) continuano ad essere applicati per confermare la conformità dei prodotti ai requisiti dei regolamenti tecnici dell’Unione, adottati prima del 18 luglio 2018.

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