La procedura di certificazione delle attrezzature agricole, nasce per soddisfare i requisiti di due regolamenti di base in vigore nel territorio degli Stati eurasec e più precisamente le seguenti norme tecniche:
- TR/TC 031/2012.
- TR/TC 010/2011.
I requisiti previsti del primo regolamento tecnico dell’unione doganale di cui sopra si riferiscono ai trattori cingolati e/o su ruota e utilizzati o utilizzabili con i loro rimorchi.
Ai fini della certificazione di rimorchi e trattori gli stessi vengono classificati in categorie e tipologie cosi come riportato nell’allegato 3 del regolamento tecnico.
I componenti di questi prodotti, che secondo i requisiti esistenti, sono certificati separatamente, sono riassunti invece nell’Appendice 1.
Le tipologie certificative come nella stragrande maggioranza dei casi viene rilasciata secondo tre modalità:
Produzione di Serie (Schema 1C) certificato valido per 5 anni; Lotto di consegna (Schema 4C) Contratto (Schema 3C)
Il Certificato ottenuto conferma la sicurezza delle macchine agricole e la possibilità di vendere tali prodotti in tutti i paesi dell’unione euroasiatica.
Il secondo regolamento, che disciplina anche la certificazione delle macchine agricole, è dedicato alla sicurezza delle attrezzature e macchinari in generale. Secondo l’articolo ottavo di questo regolamento il rispetto dei requisiti del prodotto in questione può essere confermata sotto forma o di dichiarazione o di certificazione.
Sulla base delle disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 4 №3 in applicazione del regolamento tecnico di cui sopra, sono soggetti a certificazione macchine agricole e attrezzature speciali per l’alimentazione di bestiame e pollame.