Regolamento EAC: TR CU 010/2011

Regolamento Tecnico Sicurezza e Macchinari

Il regolamento tecnico TR CU 010/2011 stabilisce i requisiti di sicurezza obbligatori per macchine e attrezzature industriali. La norma garantisce la protezione della vita, della salute umana, dei beni e dell’ambiente all’interno dell’Unione Economica Eurasiatica, riducendo o eliminando i rischi associati a questi dispositivi durante le fasi di progettazione, fabbricazione, installazione, funzionamento e smaltimento.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a tutte le macchine e attrezzature per le quali sono stati identificati rischi specifici descritti negli allegati tecnici del regolamento (inclusi i macchinari impiegati in impianti industriali pericolosi).  I prodotti soggetti sono divisi tra quelli che richiedono la Certificazione EAC e quelli soggetti a Dichiarazione di conformità EAC, e comprendono ampie categorie merceologiche, tra cui:
  • Turbine e generatori: turbine a gas e gruppi elettrogeni (ad esempio generatori diesel);
  • Macchine per sollevamento e trasporto: gru, paranchi elettrici a fune o a catena, nastri trasportatori e carrelli elevatori industriali;
  • Impianti di processo e pompaggio: attrezzature per l’industria chimica, petrolifera, del gas e per la lavorazione delle materie plastiche;
  • Fluidodinamica e termodinamica: pompe, compressori, impianti criogenici e di refrigerazione;
  • Macchine per edilizia e miniere: frantumi, trituratori, macchinari stradali, impianti per la preparazione di miscele cementizie e macchine da scavo;
  • Attrezzature boschive e di falegnameria: macchinari per la silvicoltura e la lavorazione del legno (escluse le seghe a catena e a motore elettrico);
  • Veicoli leggeri di consumo: biciclette (con l’esclusione di quelle destinate ai bambini).

Esclusioni

L’articolo 1, paragrafo 4, definisce un elenco tassativo di macchine e attrezzature escluse dall’applicazione del TR CU 010/2011, in quanto regolate da standard di sicurezza differenti o norme speciali:
  • Apparecchiature destinate alle reti di telecomunicazione e all’uso dello spettro radioelettrico;
  • Dispositivi medici e apparecchiature destinate a scopi medici in diretto contatto con il paziente (come apparecchi radiografici, diagnostici, terapeutici, chirurgici e odontoiatrici);
  • Macchinari e attrezzature progettati specificamente per il settore dell’energia nucleare (il regolamento si applica unicamente alle attrezzature industriali generiche impiegate in tali impianti per gli aspetti non legati alla sicurezza nucleare);
  • Veicoli stradali a motore (esclusi i macchinari o le attrezzature industriali installati a bordo di essi);
  • Mezzi di trasporto marittimi, fluviali, aerei, aerospaziali e relativi macchinari installati a bordo;
  • Materiale rotabile ferroviario, metropolitano e relative infrastrutture specifiche;
  • Attrazioni e giostre per parchi divertimento;
  • Armamenti e attrezzature militari;
  • Macchinari progettati per l’utilizzo da parte di persone con disabilità fisiche limitate;
  • Trattori e rimorchi agricoli o forestali (escluse le macchine installate su di essi);
  • Piattaforme di perforazione (escluse le macchine installate o utilizzate su di esse)