Applicant nella certificazione: Funzioni, Responsabilità e Fondamento Giuridico

Quando le aziende esportano i propri macchinari o prodotti, specialmente verso i Paesi dell’Unione Doganale Eurasiatica (EAC), si imbattono in una figura giuridica cruciale: l’Applicant nella certificazione (definito normativamente come “persona autorizzata dal fabbricante”).

Senza un Applicant, l’esportazione di merci soggette a regolamenti tecnici è impossibile. In questo articolo analizziamo la sua funzione, le responsabilità legali e, soprattutto, il meccanismo normativo che regola la delega dell’uso del certificato a terzi.

Chi è e quale funzione svolge l’Applicant?

La legge definisce l’Applicant come una persona giuridica o fisica (registrata come imprenditore individuale) stabilita regolarmente nel territorio dello Stato membro di destinazione,.

La sua funzione principale è quella di agire per conto del produttore estero. L’Applicant rappresenta ufficialmente l’azienda produttrice durante l’intera procedura di valutazione della conformità e nella successiva fase di immissione e circolazione dei prodotti sul mercato dell’Unione Doganale,,,. Di fatto, le dogane e gli enti di controllo considerano questa figura come il punto di riferimento locale per la sicurezza della merce importata.

Le Responsabilità Legali dell’Applicant nella certificazione EAC

Il ruolo dell’Applicant nella certificazione non è una semplice formalità burocratica o una “firma a noleggio”. La normativa gli attribuisce obblighi estremamente severi.

La responsabilità principale dell’Applicant è garantire che la merce fornita rispetti rigorosamente tutti i requisiti di sicurezza imposti dai Regolamenti Tecnici applicabili. Egli si assume l’onere legale e la piena responsabilità in caso di non conformità dei prodotti immessi sul mercato,.

Inoltre, durante le procedure di dichiarazione o certificazione, l’Applicant ha l’obbligo di formare, analizzare e conservare il fascicolo tecnico del prodotto (inclusi manuali, protocolli di prova e valutazioni dei rischi) mettendolo a disposizione degli organi di vigilanza statale su richiesta,,.

Il Fondamento Giuridico e la Delega a Terzi

Un tema fondamentale per gli esportatori riguarda la possibilità che altri importatori (terzi) utilizzino il certificato emesso a nome dell’Applicant.

La Legge e il Contratto di Rappresentanza (EAC)

Il fondamento giuridico che istituisce la figura dell’Applicant e ne regola i poteri risiede direttamente nei singoli Regolamenti Tecnici dell’Unione Doganale (come il TR CU 004/2011, il TR CU 010/2011 o il TR CU 020/2011).

La legge prevede che l’Applicant operi esclusivamente sulla base di un contratto formale stipulato con il produttore estero,,,. È proprio questo contratto il pilastro giuridico che trasferisce all’entità locale l’autorità di certificare la merce.

I certificati e le dichiarazioni così ottenuti hanno pari forza giuridica e agiscono sull’intero territorio doganale unificato. Poiché l’Applicant funge da garante generale per quel prodotto specifico, la prassi e le normative doganali consentono che il documento emesso a suo nome possa essere utilizzato da importatori terzi per sdoganare la merce. Questo avviene tipicamente fornendo a questi ultimi una delega o una copia autorizzata (Power of Attorney), poiché la conformità del prodotto è già stata assicurata legalmente dal contratto stipulato a monte tra il produttore e l’Applicant.

Attenzione all’Uzbekistan: Il Divieto di Delega a Terzi

Se nell’Unione Doganale Eurasiatica la gestione tramite Applicant permette una certa flessibilità per gli importatori terzi, in altri mercati dell’Asia Centrale le regole cambiano drasticamente.

Per chi esporta in Uzbekistan, è vitale sapere che la legislazione locale proibisce categoricamente questa pratica. L’articolo 7 della Legge della Repubblica dell’Uzbekistan sulla certificazione dei prodotti stabilisce infatti che è severamente vietato al richiedente trasferire il diritto di utilizzo del certificato di conformità o del marchio di conformità a un’altra persona fisica o giuridica.

In questo Paese, la delega a terzi non ha alcun fondamento giuridico ed è illegale: ogni importatore o richiedente deve gestire i propri documenti in modo indipendente e non trasferibile.

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