Decisione N. 135 Commissione Euroasiatica: periodo transitorio per i materiali da costruzione stradale

La Decisione N. 135 Commissione Euroasiatica introduce un periodo transitorio relativo all’applicazione del Regolamento Tecnico CU TR 014/2011, dedicato alla sicurezza delle strade e dei materiali utilizzati per la loro realizzazione.

Secondo quanto previsto dalla decisione, fino al 1° settembre 2016 alcuni materiali da costruzione impiegati nella realizzazione di strade potevano essere utilizzati anche in assenza dell’attestazione di conformità del prodotto, ovvero senza Certificazione di Conformità TR CU 014 o Dichiarazione di Conformità TR CU 014.

Decisione N. 135 Commissione Euroasiatica Regime di deroga fino al 1° settembre 2016

La Decisione N. 135 della Commissione Euroasiatica ha previsto una deroga temporanea per consentire l’utilizzo di determinati materiali da costruzione stradale durante una fase di adeguamento alla normativa tecnica eurasiatica.

Questo periodo transitorio si è reso necessario perché, prima dell’entrata in vigore del Regolamento Tecnico Eurasec CU TR 014/2011 e del relativo sistema di conformità EAC, alcuni materiali non erano soggetti ad alcun obbligo di verifica della conformità.

Di conseguenza, la Commissione Euroasiatica ha stabilito che tali prodotti potessero continuare a essere impiegati temporaneamente, anche senza il rilascio di una specifica attestazione di conformità.

Quali materiali potevano essere utilizzati senza attestazione di conformità

La decisione specifica che, fino al 01.09.2016, potevano essere utilizzati senza Certificazione EAC o Dichiarazione di Conformità EAC tutti quei materiali che, nei regolamenti tecnici precedenti, non erano soggetti a conformità obbligatoria.

Tra questi materiali rientravano, ad esempio:

  • ghiaia;
  • sabbia;
  • altri materiali da costruzione stradale non precedentemente soggetti a verifica obbligatoria della conformità.

È importante sottolineare che la deroga non riguardava tutti i materiali da costruzione, ma esclusivamente quelli che, prima dell’applicazione del TR CU 014/2011, non erano già sottoposti a obblighi di conformità.

CU TR 014/2011: certificazione e dichiarazione di conformità

Il Regolamento Tecnico CU TR 014/2011 definisce i requisiti di sicurezza applicabili alle strade e ai materiali utilizzati per la loro costruzione.

All’interno del regolamento sono presenti specifici allegati che distinguono i prodotti soggetti a differenti forme di attestazione:

Allegato 1 del TR CU 014

L’Allegato 1 contiene l’elenco dei materiali soggetti a Dichiarazione di Conformità TR CU 014.

Allegato 2 del TR CU 014

L’Allegato 2 contiene invece l’elenco dei materiali soggetti a Certificazione di Conformità TR CU 014.

Questa distinzione è fondamentale per individuare correttamente la procedura di conformità applicabile a ciascun prodotto.

Perché è stata introdotta la Decisione N. 135

La Decisione N. 135 della Commissione Euroasiatica è stata introdotta per evitare difficoltà operative durante il passaggio al nuovo sistema di conformità previsto dal regolamento tecnico eurasiatico.

Prima dell’entrata in vigore del CU TR 014/2011, diversi materiali impiegati nella costruzione di strade non richiedevano alcuna certificazione o dichiarazione obbligatoria. L’introduzione improvvisa di nuovi obblighi avrebbe potuto creare rallentamenti nella fornitura e nell’utilizzo di tali materiali.

Per questo motivo è stato previsto un periodo transitorio, utile a consentire agli operatori del settore di adeguarsi gradualmente alle nuove prescrizioni normative.

Conclusione

La Decisione N. 135 della Commissione Euroasiatica ha rappresentato un passaggio importante nell’applicazione del Regolamento Tecnico CU TR 014/2011.

Fino al 1° settembre 2016, alcuni materiali da costruzione stradale, come ghiaia e sabbia, potevano essere impiegati senza attestazione di conformità, purché non fossero precedentemente soggetti a obblighi di verifica.

Dal termine del periodo transitorio, l’utilizzo dei materiali rientranti nel campo di applicazione del TR CU 014/2011 deve invece rispettare le procedure previste dal regolamento, tramite Dichiarazione di Conformità o Certificazione di Conformità EAC, a seconda della categoria del prodotto.

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