Status di bene originario e circolazione nell’Eurasec

Solo i beni qualificati con lo status di «beni dell’Unione doganale» possono muoversi liberamente all’interno del territorio EuRaSec.Più precisamente a norma dell’articolo 4 del codice doganale dell’unione, le merci acquisiscono tale status nei seguenti casi:

 

  • Le merci sono state interamente prodotte nel territorio dell’Unione doganale.
  • Le merci sono state immesse al consumo interno, con il pagamento di dazi doganali alle secondo la tariffe doganali dell’Unione doganale.
  • Le merci sono state prodotte nel territorio dell’Unione doganale tramite (punto1 + 2) merci destinate al consumo interno.

Conseguentemente, almeno in questa fase, il principio per la determinazione del carattere delle merci ha una netta prevalenza nel favorire relazioni commerciali tra gli stati membri dell’Unione doganale mentre in precedenza sotto l’accordo di libero scambio (CIS) lo status delle merci era basato esclusivamente sul concetto doganale di origine delle merci.

Conseguentemente le merci che non soddisfano i criteri per ottenere lo status di beni dell’Unione doganale, ovvero per le merci per le quali non sono stati presentati i documenti idonei a dimostrare che essi provengono da uno Stato membro o che sono stati immessi in consumo interno nel territorio dell’Unione doganale, vengono sottoposti a procedura doganale con conseguente pagamento (ulteriore) dei dazi doganali e la presentazione dei relativi documenti.

Nonostante dunque il territorio doganale unificato , lo sdoganamento è ancora pratica assunta  da parte delle autorità doganali dello stato membro in cui l’importatore risiede. Questa regola è applicabile durante il periodo transitorio, i limiti per la durata di questo periodo transitorio non sono stati ancora stabiliti.

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